1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»;
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
b) identica;
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
c) identica;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»;
d) identica;
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia
f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».
soppressa
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Identico.
a) al capoverso «Art. 141 Comma 8 - 5» è premesso il seguente: «Art. 117 Comma 2-bis - 10»;
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» sono sostituite dalle seguenti: «Comma 8 - 2» e «Comma 8-bis - 5»;
b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;
soppressa
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»;
d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
d) identica;
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»;
f) al capoverso «Art. 187», le parole: «Commi 7 e 8 - 10» sono sostituite dalle seguenti: «Commi 1 e 8 - 10»;
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
g) identica;
|