TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata).

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata).

      1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»;

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»;

          b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;

          b) identica;

          c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

          c) identica;

          d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»;

          d) identica;

          e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia

          e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia


Pag. 13
esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»; esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di nove mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto».

          f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».

          soppressa

      2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

 

          a) al capoverso «Art. 141 Comma 8 - 5» è premesso il seguente: «Art. 117 Comma 2-bis - 10»;

          a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;

          b) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» sono sostituite dalle seguenti: «Comma 8 - 2» e «Comma 8-bis - 5»;

          b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;

          soppressa

          c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

          c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»;

          d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;

          d) identica;

          e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

          e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»;

 

          f) al capoverso «Art. 187», le parole: «Commi 7 e 8 - 10» sono sostituite dalle seguenti: «Commi 1 e 8 - 10»;

          f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

          g) identica;


Pag. 14
            h) nell'ultimo capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 2-bis».